ISTITUTO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE
Preambolo
Noi sottoscrittori del presente accordo,
Convinti che la promozione dello sviluppo della persona umana, che va sostenuta in ogni ambiente ove essa svolge la propria personalità, è uno scopo di altissimo valore sociale, che è di interesse generale e di interesse anche nostro.
Convinti che lo sviluppo va ricercato nell’armonica cura di tutti gli aspetti della vita dell’uomo, in ciò che lo connota come essere senziente e capace di scelta e riflessione e indagine e curiosità e volontà.
Convinti che lo sviluppo va sostenuto avendo di mira sia gli aspetti sociali della vita comunitaria della persona, sia gli aspetti che riguardano l’arte e la storia dell’individuo e delle comunità.
Convinti che tale sviluppo va sostenuto con l’impegno di quanti hanno disponibilità e risorse e le utilizzano responsabilmente.
Convinti che lo sviluppo può essere sostenuto solamente con iniziative progettualmente definite, sostenute da una azione organizzata e ripudiando ogni azione episodica o slegata da un contesto progettuale più ampio.
Determinati ad unire le nostre forze, mettendo insieme la nostre disponibilità, energie, intelligenze, risorse e volontà, per perseguire responsabilmente lo scopo di sostenere la crescita delle comunità meno sviluppate della nostra, sia in Italia che all’estero.
Determinati a perseguire questo scopo con una organizzazione snella, flessibile ed efficiente, i cui costi siano solo quelli assolutamente necessari ad assicurare la buona riuscita dei nostri programmi e dei nostri progetti, in modo da non distrarre risorse dallo scopo medesimo ed assicurare che tale garanzia sarà rispettata verso tutti coloro che si renderanno disponibili a sostenerci.
Ci risolviamo a formare e costituire la presente associazione, che sarà regolata come di seguito:
Art.1
Costituzione
1. E’ costituita con sede in Reggio Calabria, via S. Caterina, 14 l’Associazione denominata “Istituto Internazionale di Formazione” avente come sigla “I.I.F. Onlus” – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta, ai fini del presente Statuto, semplicemente “Associazione”.
2. L’Associazione è organismo non governativo senza fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro. A tali fini:
a) Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.
b) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
c) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Le attività dell’Associazione sono concordate con i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. La sede dell’associazione potrà essere trasferita per semplice decisione del Comitato di Presidenza il quale potrà deliberare anche l’apertura di sedi periferiche o filiali o altre sedi staccate, il tutto senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.
Art.2
Finalità ed oggetto
1. L’Associazione opera principalmente nella formazione professionale, allo scopo di perseguire le finalità di solidarietà sociale espresse nel preambolo del presente Statuto. Opera altresì nell’ambito dell’istruzione, della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni in paesi meno evoluti, della tutela del patrimonio artistico, storico, architettonico, etnoantropologico, archeologico sia nazionale, che dei paesi ove si svolgerà l’attività della Associazione e, in generale, dell’umanità.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione svolge le seguenti attività:
a) Formazione professionale, di base ed avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento.
b) Assistenza sociale, nelle varie forme in cui essa è configurata nella legge nazionale italiana (l. 328/2000 e future successive modifiche ed integrazioni) e quindi sostegno ed assistenza alle persone svantaggiate, emarginate, in difficoltà, sostegno ai genitori nell’educazione dei figli, sostegno alle persone anziane finalizzato alla qualità della vita ed alla valorizzazione delle capacità ed esperienze personali, tutela dei minori, dell’infanzia e della gioventù, tutela del diritto al gioco, alla formazione ed allo sviluppo armonico di tutte le persone in età non matura, sostegno e tutela delle pari opportunità, nonché ogni altra finalità di integrazione ed assistenza sociale prevista dalla legge o da programmi della Pubblica Amministrazione o di privati del terzo settore.
c) Sostegno alla riqualificazione e sviluppo sociale delle fasce di popolazione svantaggiate mediante la istruzione di persone di ogni età, la rialfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione, ed ogni altra azione nel campo della coscienza dei diritti civili e politici degli individui e delle loro formazioni sociali e familiari.
d) Tutela della minore età, specialmente sotto l’aspetto della formazione del carattere e del migliore sviluppo delle potenzialità e delle attitudini dei bambini e dei ragazzi.
e) Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, materiale ed inmateriale, della natura e dell’ambiente, della cultura e dell’arte, anche mediante azioni dirette su beni privati o pubblici, mediante azioni di divulgazione scientifica ed informativa, ricerche ed approfondimenti, e quant’altro sia necessario ad assicurare lo sviluppo della persona.
f) Tutela dello sviluppo urbano in un contesto di rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema, della pianificazione, della progettazione, della cura degli ambienti e degli spazi pubblici.
g) Tutela dei diritti civili, dei singoli e delle formazioni sociali ove essi svolgono la propria esistenza ed attività.
h) Realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo.
i) Selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile.
j) Formazione in loco di cittadini nei paesi in via di sviluppo.
k) Attività di ricerca scientifica in tutti i campi di cui ai punti precedenti, e di informazione e divulgazione.
l) Educazione allo sviluppo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può:
- Realizzare, anche d’intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiani e stranieri, scuole, corsi, istituti per l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni.
- Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.
- Promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati.
- Promuovere, organizzare e tenere corsi e dopo scuola per alunni di ogni ordine e grado, in accordo con le autorità scolastiche.
- Promuovere, tenere ed organizzare corsi di formazione per operatori sociali di ogni tipologia.
- Intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca scientifica e documentazione.
- Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili; stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell’Associazione; la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa.
- Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell’Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.
- Porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l’attività di consulenza, l’organizzazione di viaggi a scopo di istruzione e di studio, l’organizzazione di manifestazioni o spettacoli, l’organizzazione di percorsi formativi post-laurea ed il sostegno anche all’estero di campagne di ricerca e di studio, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all’attività dell’Associazione; la promozione e la valorizzazione dell’artigianato artistico.
- Attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.
- Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all’estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi.
- La realizzazione di corsi di formazione professionale con i contributi regionali, nazionali e comunitari.
- Istituire sedi o distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Art.3
Soci
1. Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che, condividendo le finalità espresse nel preambolo, fanno richiesta di adesione, la cui domanda è accolta, ad insindacabile giudizio, dal Comitato di Presidenza.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita in favore dell’Associazione o, per suo conto, verso i beneficiari dell’Associazione.
3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. La domanda di adesione deve essere sottoscritta da almeno due soci in regola ai sensi del successivo art.16. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato di Presidenza.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- Dimissioni volontarie.
- Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni.
- Decesso.
- Gravi irregolarità rispetto agli obblighi associativi o indegnità; in questo caso l’esclusione del socio è deliberata dal Comitato di Presidenza ed avverso tale deliberazione il socio può proporre giudizio arbitrale nei modi previsti dal presente Statuto.
I soci recessi, non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate, ne sul patrimonio dell’Associazione e non avranno nulla a pretendere in qualsiasi modo o forma.
Art.4
Diritti e obblighi dei soci
1. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione, ed hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea ed ad eseguire i programmi che si impegnano a sostenere.
2. Qualora l’Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative, da parte dei suoi componenti, distinte dalla attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Comitato, nei limiti delle risorse destinate al progetto in funzione del quale la prestazione è finalizzata ed all’interno del relativo quadro economico.
3.A tutti i componenti degli organi spetta il rimborso delle spese sostenute per come determinate dal Comitato di Presidenza.
Art.5
Patrocinatori
Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell’Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all’associazione particolare prestigio ed autorevolezza.
I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Comitato di Presidenza le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.
I Patrocinatori non partecipano all’Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell’Associazione.
Art.6
Organi
1. Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea.
- Il Comitato di Presidenza.
- Il Presidente.
- Il Revisore dei Conti.
Art.7
Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
1. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un ora dopo la prima.
5. La delega di cui al comma 4 può essere rilasciata per una sola seduta o per più sedute dell’Assemblea ed anche per parti limitate dell’ordine del giorno.
6 La delega di cui al comma 4, in ogni caso, per essere valida, deve essere comunicata al Presidente dell’Assemblea almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta come risultante dall’atto di convocazione di cui al comma 2.
7. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
9. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.
- Nomina il Revisore dei conti.
- Approva il programma di attività proposto dal Comitato.
- Approva il rendiconto economico preventivo.
- Approvare il rendiconto economico consuntivo.
- Approva o respinge le richieste di modifica dello statuto proposte dal Comitato di Presidenza.
- Stabilisce l’ammontare delle quote associative.
10. L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell’Associazione, purchè ciò sia chiaramente indicato nell’atto di convocazione di cui al comma 2.
Art.8
Comitato di Presidenza
1. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere costituisco il Comitato di Presidenza.
2. Il Comitato può essere integrato con membri nominati ad hoc dall’Assemblea, su richiesta e proposta del Comitato stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc, non hanno potere di voto in seno al Comitato.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 2 giorni prima della data fissata, con comunicazione telefonica, e-mail, telegramma, fax.
4. Il Comitato ha i seguenti compiti:
- Eseguire in ogni parte il programma dell’Associazione, come stabilito dal presente Statuto e dall’Assemblea ed a tale scopo dovrà (esemplificamente e senza esaustività):
- Assumere il personale.
- Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione.
- Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico consuntivo annuali.
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività.
- Accogliere o rigettare, ad insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti soci.
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
- Trasferire o costituire altre sedi o distaccamenti dell’Associazione
- Compiere ogni attività e/o atto giuridico, negoziale, amministrativo, sociale, pubblicitario, di informazione e divulgazione anche scientifica dei risultati raggiunti e delle attività in corso, di indagine tecnica, scientifica o sociale, commerciale, informativa in genere, nonché di progettazione, di programmazione, di proposta, proposizione, ideazione e quant’altro serva allo scopo del raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
5. Il Presidente può delegare ai componenti temporanei del Comitato lo svolgimento di atti o attività che si rende opportuno svolgere per lo scopo della loro designazione, salve comunque le prerogative del Vice Presidente, del Tesoriere e del Revisore.
Art.9
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.
2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza, di impedimento, delega o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art.10
Vice Presidente
1. Coadiuva il Presidente per la gestione dell’Associazione, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o delega.
2. E’ a capo del personale, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.
3. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
4. Comunica agli organi competenti l’eventuale spostamento della sede legale.
5. Dirige, cura e coordina le attività di formazione, ricerca, didattica, pubblicazioni, eventi e manifestazioni dell’Associazione.
Art.11
Tesoriere
Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
1. Predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo, che sottopone al Comitato.
2. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
3. Predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.
Art.12
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali, Comitato, Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, hanno la durata di sette anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del settennato decadono allo scadere del settennato medesimo.
Art.13
Revisore dei conti
Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Dura i carica due anni e può essere riconfermato. Può essere revocato anzitempo, senza motivazione con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Redige le relazioni sul rendiconto economico preventivo e sul rendiconto economico consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
Se il Revisore non è socio dell’Associazione, il relativo incarico può essere ricompensato nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie dell’Associazione.
Art.14
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria il quale nominerà, eventualmente, anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art.15
Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative e contributi dei soci.
- Contributi dei privati.
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche.
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Introiti derivanti da convenzioni.
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
- Proventi dall’attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività, anche commerciale, posta in essere dall’Associazione al fine del sostegno economico delle sue finalità nonchè da fondi provenienti dalla gestione di attività editoriale, divulgativa, di formazione culturale e professionale.
Ogni operazione finanziaria o economica, a qualsiasi titolo, è disposta con firma del Presidente.
Art.16
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale e coincide con l’anno solare nella quale si corrisponde; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa va versata entro il 31 gennaio del corrispondente anno.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione ed il Comitato ne prenda atto.
3. I soci nelle condizioni di cui al comma 2, non possono essere eletti e non possono votare in Assemblea.
Art.17
Rendiconti economici
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.
Art.18
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea esclusivamente dal Comitato. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto.
Art.19
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.